Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.)
Denominazione di origine protetta, meglio nota con l’acronimo D.O.P, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito – solitamente per legge – a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia D.O.P., le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti D.O.P. deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)
Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo I.G.P., indica un marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata. Per ottenere la I.G.P. quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.)
Il termine specialità tradizionale garantita, meglio noto con l’acronimo S.T.G, è un marchio di origine introdotto dalla comunità europea volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Questa certificazione, disciplinata dal regolamento CE 2082/92, diversamente da altri marchi quali denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (I.G.P.) si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una “specificità” legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.
Prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T.)
I prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.) sono i prodotti inclusi in un apposito elenco, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.
La politica agraria “di qualità”
L’agricoltura italiana ha dovuto affrontare lo scenario della politica agricola dell’Unione Europea partendo da condizioni nettamente svantaggiate. L’agricoltura moderna, estremamente indirizzata verso la meccanizzazione, richiede estensioni di terreno pianeggiante che in Italia difettano, sia per la configurazione naturale orografica, sia per l’antropizzazione spinta del territorio. Si uniscono a queste cause naturali molti mali endemici dell’agricoltura italiana. Per reagire a questa situazione il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha deciso di puntare nettamente su settori di nicchia, valorizzando i prodotti tradizionali in cui prodotti agricoli o dell’allevamento venivano lavorati secondo antiche ricette.
Il requisito per essere riconosciuti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali, è quello di essere ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Ma è lo stesso ministero a riconoscere che per tali prodotti di nicchia, di produzioni limitate in termini quantitativi e relativi ad aree territoriali molto ristrette, tali da non giustificare una D.O.P. o una I.G.P . incontrano molte riserve in sede di Unione Europea. Questa in linea di massima è contraria a queste produzioni e vieta la registrazione di marchi collettivi che contengano un nome geografico?? Il timore è, infatti che si confondano con i prodotti D.O.P. e I.G.P.
Il ministero ha, pertanto rinunciato ad un ruolo attivo, delegando tali compiti alle regioni, e conservando a se stesso solo un ruolo di controllo e quello della tenuta ufficiale del libro Di comune, a livello nazionale è la suddivisione per categoria: : prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di carne, prodotti ortofrutticoli e cereali, prodotti da forno e dolciari, bevande alcoliche, distillati.
Il legislatore ha fissato come criterio per il riconoscimento un periodo di almeno 25 anni in cui le “le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali”. Nell’elenco non rientrano i prodotti insigniti del marchio D.O.P o I.G.P., mentre esiste una certa categoria intermedia dei prodotti per i quali è in corso l’istruttoria di un riconoscimento europeo.
QUADRO LEGISLATIVO
- D.lgs. n° 173 del 30/04/1998
- “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, Art. n° 8 – Comma n° 1, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 129 del 05/06/1998
- D.M. n° 350 del 08/09/1999
- “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 240 del 12/10/1999.
- Circolare MIPAF n° 10/63885 del 21/12/1999
- “Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali – D.M. 8 settembre 1999 n.350”
- Circolare Sanità n° 11/99 del 1999
- Circolare MIPAF n° 2 del 24/01/2000
- “Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali – D.M. 8 settembre 1999, n. 350 D.M. 18/07/2000 Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, pubblicata sulla G.U.R.I. n° 194 del 21/08/2000, Supplemento Ordinario n° 130
- D.M. del 25/07/2000
- “Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali in attuazione del comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 184 del 08/08/2000
- D.M. del 28/03/2001
- “Costituzione del Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 99 del 30/04/2001
- D.D. del 08/05/2001
- “Prima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 14/06/2001, Supplemento Ordinario n° 136
- D.D. del 19/06/2001
- “Integrazione dell’allegato al decreto ministeriale 8 maggio 2001 «Prima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 161 del 13/07/2001
- D.M. del 14/09/2001
- “Applicazione del Regolamento (CE) n. 1623/2000. Modalità per il rispetto dell’obbligo dei produttori”
- D.D. del 14/06/2002
- “Seconda revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 167 del 18/07/2002, Supplemento Ordinario n° 144
- D.D. del 30/07/2002
- “Rettifica dell’elenco allegato al decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante «Seconda revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» “, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 192 del 17/08/2002
- D.D. del 06/09/2002
- “Rettifica al decreto ministeriale 30 luglio 2002 e modifica dell’elenco allegato al decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante «Seconda revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 223 del 23/09/2002
- D.D. del 25/07/2003
- “Terza revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 141 del 29/08/2003, Supplemento Ordinario n° 200
- D.M. del 01/08/2003
- “Modifica del decreto 14 settembre 2001 al fine di esonerare taluni produttori dall’obbligo di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 207 del 06/09/2003
- D.D. del 04/09/2003
- “Modifica dell’elenco allegato al decreto ministeriale 25 luglio 2003, recante «Terza revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 213 del 13/09/2003, Com. MIPAF del 15/10/2003, pubblicato sulla G. U. R.I. n° 240 del 15/11/2003
- D.M. del 22/07/2004
- “Quarta revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, Pubblicato sulla G.U.R.I. no 251 del 18/08/2004, Supplemento ordinario n° 193
- D.D. del 12/10/2004
- “Integrazione dell’elenco allegato al decreto ministeriale 22 luglio 2004, recante: «Quarta revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»”, Pubblicato sulla G.U.R.I. n° 251 del 25/10/2004
- D.D. del 18/07/2005
- “Quinta revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, Pubblicato sulla G.U.R.I. del 28/07/2005, Supplemento ordinario n° 174
- D.M. del 02/05/2006
- “Modifica del decreto ministeriale 14 settembre 2001, contenente le disposizioni per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali”, Pubblicato sulla G.U.R.I. no 147 del 27/06/2006
- D.D. no 64370 del 10/07/2006
- “Sesta revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, Pubblicato sulla G.U.R.I. del 20/07/2006 Supplemento ordinario n° 167
- D.D. no 8627 del 19/06/2007
- “Settima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, pubblicato sulla G.U.R.I. no 147 del 27/06/2007 Supplemento ordinario n° 146